Art. 1.

      1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 5:

              1) al secondo periodo, le parole: «per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per tre anni»;

              2) al quarto periodo, le parole: «il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «il contratto si intende scaduto alla data della scadenza della proroga. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 6»;

          b) all'articolo 6:

              1) al comma 4, dopo le parole: «Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione» sono inserite le seguenti: «, relativi ai contratti di cui all'articolo 2, comma 1,»;

              2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile. La data dell'esecuzione è fissata alla data della scadenza del contratto di locazione. Decorsa inutilmente tale data, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma, l'opposizione all'esecuzione è proposta dopo il rilascio dell'immobile, ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile per questioni

 

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formali o per invalidità del contratto, ai soli fini del risarcimento del danno. Il riconoscimento del danno comporta il pagamento da parte del proprietario dell'immobile di un indennizzo stabilito dal giudice, fino all'importo massimo della cauzione stabilita nel contratto di locazione».